Estratti dallo STATUTO dell'Associazione Nazionale Amici del Fumetto e dell'Illustrazione (ANAFI)
ART. 1
E' costituita con sede a Reggio Emilia una associazione che assume la denominazione di Associazione Nazionale Amici del Fumetto e dell'Illustrazione (ANAFI). L'associazione non persegue fini di lucro ed ha carattere volontario, democratico e progressista.
ART. 2
L'ANAFI riunisce i cultori del fumetto e dell'illustrazione popolare, per promuovere iniziative di valorizzazione e sviluppo di questi mezzi espressivi, in particolar modo:
a) promuovendo in tutta Italia periodici fra gli associati, organizzando convegni, dibattiti e mostre;
b) allacciando rapporti con analoghe associazioni italiane e straniere;
c) stabilendo contatti con gli operatori del settore al fine di orientare le scelte editoriali in conformità agli scopi della associazione;
d) intraprendendo direttamente iniziative riservate agli associati intese alla diffusione del fumetto e dell'illustrazione popolare e d'epoca e dei loro valori culturali;
e) pubblicando un organo periodico di informazione e di vita associativa.
ART. 3
Il numero dei soci è illimitato. Può diventare socio chiunque si riconosca nel presente statuto ed abbia, di norma, compiuto il diciottesimo anno di età, indipendentemente dalla propria appartenenza politica e religiosa, sesso, cittadinanza, appartenenza etnica e professione. (...) Agli aspiranti soci sono richiesti l'accettazione e l'osservanza dello statuto e il rispetto della civile convivenza. (...)
ART. 4
Gli aspiranti soci devono presentare domanda al Consiglio Direttivo, menzionando il proprio nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita unitamente all'attestazione di accettare ed attenersi allo statuto, al regolamento interno e alle deliberazioni degli organi sociali.
ART. 5
E' compito del Consiglio Direttivo, ovvero di uno o più Consiglieri da esso espressamente delegati, esaminare ed esprimersi, entro un massimo di 30 giorni dalla richiesta di adesione, in merito alle domande di ammissione, verificando che gli aspiranti Soci siano in possesso dei requisiti previsti. (...) Nel caso in cui la domanda venga respinta, o ad essa non sia data risposta entro il dovuto termine, l'interessato potrà presentare ricorso al Presidente. Sul ricorso si pronuncerà in via definitiva l'Assemblea dei Soci alla sua prima convocazione.
ART. 6
I soci hanno diritto a :
- partecipare a tutte le iniziative e alle manifestazioni promosse dall'associazione;
- riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'associazione;
- discutere ed approvare i rendiconti;
- eleggere, se di maggiore età, ed essere eletti membri degli organismi dirigenti. Hanno diritto di voto in assemblea i soci che abbiano rinnovato la tessera almeno otto giorni prima dello svolgimento dell' assemblea.
ART. 7
Il socio è tenuto al pagamento della quota sociale, al rispetto dello statuto e del regolamento interno, all'osservanza delle delibere degli organi sociali, nonchè a mantenere irreprensibile condotta civile e morale. La quota sociale rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio, non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rimborsabile o trasmissibile.
ART. 8
La qualifica di socio si perde per decesso, espulsione o radiazione, mancato pagamento della quota sociale, dimissioni (che devono essere presentate per iscritto al consiglio direttivo).
ART. 9
Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di intraprendere azione disciplinare nei confronti del socio, mediante (a seconda dei casi) il richiamo scritto, la sospensione temporanea o l'espulsione o radiazione per i seguenti motivi:
- inosservanza delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali;
- denigrazione dell'associazione, dei suoi organi sociali, dei suoi soci;
- l'attentare in qualche modo al buon andamento dell'associazione ostacolandone lo sviluppo e perseguendone lo scioglimento;
- il commettere o provocare gravi disordini durante le assemblee;
- appropriazione indebita di fondi sociali, atti, documenti od altro di proprietà dell'associazione;
- l'arrecare in qualunque modo danni morali o materiali all'associazione, ai locali ed alle attrezzature di sua pertinenza. In caso di dolo, il danno dovrà essere risarcito.
ART. 10
Contro ogni provvedimento di sospensione, espulsione o radiazione, è ammesso il ricorso al Presidente o agli Organismi di controllo sovraordinati dell'Associazione entro trenta giorni, ricorso sul quale decide in via definitiva la prima assemblea dei soci.
ART. 11
Il patrimonio sociale dell'associazione è indivisibile ed è costituito da:
- beni mobili ed immobili di proprietà dell'ANAFI;
- contributi, erogazioni e lasciti diversi;
- fondo di riserva.
ART. 12
Il bilancio (rendiconto economico e finanziario) comprende l'esercizio sociale dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno e deve essere presentato all'assemblea dei soci entro il 30 aprile successivo. (...)
ART. 13
Il bilancio dovrà prevedere la costituzione e l'incremento del fondo di riserva. L'utilizzo del fondo di riserva è vincolato alla decisione dell'assemblea dei soci. Il residuo attivo di bilancio sarà devoluto in parte come fondo di riserva e per la rimanente parte sarà tenuto a disposizione per iniziative di carattere culturale, ricreativo, sportivo e per nuovi impianti e attrezzature. E' fatto divieto distribuire anche in modo indiretto utili od avanzi di bilancio nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano previste o imposte per legge.
ART. 14
Partecipano all'assemblea tutti i soci che alla data di convocazione dell'assemblea stessa siano in regola con il pagamento della quota sociale. L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria, e viene convocata a cura del consiglio direttivo tramite avviso scritto, contenente la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno (...)
ART. 15
L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita alla presenza della metà più uno dei soci con diritto di voto, e delibera a maggioranza assoluta dei voti di questi ultimi. In seconda convocazione, l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti, e delibera sulle questioni poste all'ordine del giorno, salvo le eccezioni di cui all'art. 16. (...) Non sono ammesse deleghe nelle assemblee e nelle elezioni.
ART. 16
(...)
ART. 17
L'assemblea è presieduta da un presidente e da un segretario eletti in seno alla stessa. Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta un decimo dei soci presenti con diritto di voto. Per l'elezione degli organi sociali la votazione avviene a scrutinio segreto. (...)
ART. 18
L'assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta l'anno nel periodo che va dal 1 gennaio al 30 aprile. Essa, nei termini di cui all' ultimo comma dell' art. 6:
- approva le linee generali del programma di attività;
- approva il bilancio consuntivo annuale (rendiconto economico e finanziario);
- delibera sulla previsione e programmazione economica dell'anno sociale successivo;
- elegge gli organismi dirigenti (consiglio direttivo, collegio dei sindaci revisori, collegio dei garanti) alla fine di mandato o in seguito alle dimissioni degli stessi, votando a scrutinio segreto la preferenza a nominativi scelti tra i soci fino ad un numero uguale a quello dei componenti ciascun organismo. In caso di parità di voti all'ultimo posto utile, sarà eletto il socio con la maggior anzianità d'iscrizione;
- nel caso di cui sopra, discute la relazione del consiglio uscente e l'indirizzo programmatico del nuovo mandato, elegge una commissione elettorale composta da almeno tre membri, che controlli lo svolgimento delle elezioni e firmi gli scrutini;
- delibera su tutte le questioni attinenti la gestione sociale.
ART. 19
L'assemblea straordinaria viene convocata tutte le volte che il Presidente o il Consiglio Direttivo lo reputino necessario e ogni qual volta ne faccia richiesta motivata il collegio dei sindaci revisori o almeno un quinto dei soci aventi diritto al voto. L'assemblea dovrà aver luogo entro venti giorni dalla data in cui viene richiesta, e delibera sugli argomenti che ne hanno motivato la convocazione.
ART. 20
Il Consiglio Direttivo viene eletto dall'assemblea dei soci e dura in carica tre anni. E' composto da un minimo di 5 consiglieri. Tutti i consiglieri sono rieleggibili.
ART. 21
Il Consiglio Direttivo nell'ambito delle proprie funzioni può avvalersi, per compiti operativi o di consulenza, di commissioni di lavoro da esso nominate, nonchè dell'attività volontaria di cittadini non soci, in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi, ovvero costituire, quando ritenuto indispensabile, specifici rapporti professionali, nei limiti delle previsioni economiche approvate dall'assemblea.
ART. 22
Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno:
- il Presidente: ha la rappresentanza legale dell'associazione ed è il responsabile di ogni attività dello stesso. Convoca e presiede il Consiglio.
- il Vicepresidente: coadiuva il Presidente e, in caso di assenza o impedimento di questi, ne assume le mansioni.
- il Tesoriere: cura ogni aspetto amministrativo dell'associazione; redige i verbali delle sedute del Consiglio e li firma con il Presidente.
(...)
ART. 23
Compiti del Consiglio Direttivo sono:
- eseguire le delibere dell' Assemblea;
- formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il bilancio consuntivo (rendiconto economico e finanziario);
- predisporre tutti gli elementi utili per la previsione e programmazione economica dell'anno sociale;
- deliberare circa l'ammissione, la sospensione, la radiazione e l'espulsione dei soci;
- nominare uno o più consiglieri delegati a valutare le domande di ammissione di nuovi soci;
- deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dei soci;
- stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti le attività sociali;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
- decidere le modalità di partecipazione dell'associazione alle attività organizzate da altre Associazioni ed Enti, e viceversa, se compatibili con i principi ispiratori del presente statuto;
- presentare all'Assemblea, alla scadenza del proprio mandato, una relazione complessiva sull'attività inerente il medesimo.
ART. 24
Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma una volta al mese su convocazione del Presidente o del Vicepresidente in sua vece, e, straordinariamente, quando ne facciano richiesta almeno tre Consiglieri, o su convocazione del Presidente. (...)
ART. 25
(...)
ART. 26
(...)
ART. 27
(...)
ART. 28
(...)
ART. 29
(...)
ART. 30
La decisione motivata di scioglimento dell'associazione deve essere presa da almeno i quattro quinti dei soci aventi diritto al voto, in un'assemblea resa valida dalla presenza della maggioranza assoluta dei medesimi. (...)
ART. 31
Per quanto non previsto dallo statuto o dal regolamento interno, decide l'assemblea ai sensi del codice civile e delle leggi vigenti.