Loading Posts...

Statuto

STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE AMICI DEL FUMETTO E DELL’ILLUSTRAZIONE (ANAFI) APS

DEFINIZIONI E FINALITÀ

Art. 1

L’Associazione Nazionale Amici del Fumetto e dell’Illustrazione (ANAFI) APS, (di seguito denominata Associazione nel presente testo) associazione di promozione sociale costituita in data 14/2/1992 con sede legale in Reggio Emilia, Viale Ramazzini 72, ai sensi del D.Lgs n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) e nel rispetto della Costituzione, è un centro di vita associativa, autonomo, pluralista, apartitico, a carattere volontario e democratico e ha durata illimitata. Non persegue finalità di lucro e non è pertanto consentita la distribuzione anche indiretta di proventi, di utili o di avanzi di gestione. Il trasferimento della sede legale all’interno del medesimo Comune deliberato dall’Assemblea degli associati non necessita di modifica statutaria. L’Associazione è tenuta a comunicare tempestivamente qualsiasi trasferimento di sede agli Enti gestori di pubblici Albi o Registri nei quali è iscritta.

Art. 2

L’Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale con lo scopo di promuovere socialità, mutualismo e partecipazione e contribuire alla crescita culturale e civile dei propri soci, come dell’intera comunità. Sono attività prioritarie dell’Associazione, dirette agli associati e terzi, le seguenti attività di interesse generale di cui all’art.5 del Codice del Terzo Settore: i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo. L’Associazione riunisce i cultori del fumetto e dell’illustrazione popolare, per promuovere iniziative di valorizzazione e sviluppo di questi mezzi espressivi, in particolar modo: promuovendo in tutta Italia incontri periodici fra gli associati, organizzando manifestazioni, convegni, dibattiti, mostre; allacciando rapporti con analoghe associazioni italiane e estere; stabilendo contatti con gli operatori del settore al fine di orientare le scelte editoriali in conformità agli scopi istituzionali; intraprendendo direttamente iniziative riservate agli associati intese alla diffusione del fumetto e dell’illustrazione popolare d’epoca e dei loro valori; pubblicando la rivista “Fumetto”, periodico ufficiale di informazione e di vita associativa, e volumi speciali allegati come inserti; svolgendo qualunque attività connessa ed affine agli scopi stessi. Tutti i campi in cui si manifestano esperienze culturali, ricreative e formative e tutti quelli in cui ci si possa impegnare per la promozione dei diritti civili e contro ogni forma d’ignoranza, d’intolleranza, di violenza, di censura, d’ingiustizia, di discriminazione, di razzismo, di emarginazione, di solitudine forzata, sono potenziali settori d’intervento dell’Associazione.

Art. 3

Oltre alle attività di interesse generale, l’Associazione può svolgere, ai sensi della normativa vigente, attività diverse, anche di natura commerciale, secondarie e strumentali, rispetto alle attività di cui all’art.2, al fine di trarre risorse per il perseguimento delle finalità istituzionali. Tali attività saranno deliberate dal Consiglio Direttivo conformemente alle linee di indirizzo dell’assemblea dei soci. L’Associazione, per il raggiungimento dei propri scopi sociali, potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, creditizie e finanziarie che riterrà opportune.

Art. 4

L’Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati; potrà inoltre avvalersi, per il perseguimento delle proprie finalità, di prestazioni di lavoro dipendente, autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai propri associati, secondo i limiti e le modalità stabiliti dalla normativa vigente.

I SOCI

Art. 5

Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci dell’Associazione le persone fisiche, le persone giuridiche e gli enti non aventi scopo di lucro che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli. Può diventare socio chiunque si riconosca nel presente statuto, indipendentemente dalla propria identità sessuale, nazionalità, appartenenza etnica, politica e religiosa. Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art.10. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Art. 6

Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta, sottoscrivendo apposita domanda, al Consiglio Direttivo, indicando i propri dati anagrafici, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell’Associazione. In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall’esercente la potestà. In caso di domanda di ammissione a socio da parte di persone giuridiche o enti senza scopo di lucro la stessa dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante.

Art. 7

È compito del Consiglio Direttivo, o di uno o più consiglieri da esso espressamente delegati, esaminare ed esprimersi in merito alle domande di ammissione verificando che l’aspirante socio abbia i requisiti di cui all’art.6. All’atto della richiesta, una volta effettuato il versamento della quota associativa, verrà rilasciata la tessera sociale e il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio. La comunicazione di accettazione a socio viene comunicata con avviso scritto, anche via email. Sarà cura del Consiglio Direttivo ratificare, alla prima riunione utile, i nuovi ingressi e annotare il loro nominativo nel libro Soci. Nel caso di diniego il Consiglio Direttivo deve darne apposita comunicazione, indicandone le motivazioni, all’interessato, il quale, entro un mese dalla ricezione della comunicazione, potrà presentare ricorso al Presidente. Sul ricorso si pronuncerà in via definitiva l’organo di garanzia dell’associazione se nominato, in mancanza la decisione sul ricorso è rimessa all’Assemblea dei Soci.

Art. 8

I soci hanno diritto a:

  • frequentare i locali dell’Associazione e partecipare a tutte le iniziative e alle manifestazioni promosse dall’Associazione;
  • ricevere il periodico ufficiale dell’Associazione, la rivista “Fumetto” e tutte le pubblicazioni annualmente deliberate;
  • riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l’Associazione;
  • discutere ed approvare i rendiconti;
  • discutere e votare sulle modifiche del presente Statuto;
  • discutere ed approvare eventuali regolamenti interni;
  • eleggere ed essere eletti membri degli organi sociali;
  • visionare i libri sociali facendone apposita richiesta scritta al Consiglio Direttivo.

Art. 9

Il socio è tenuto a:

  • rispettare lo statuto, il regolamento interno, le delibere degli organi sociali, nonché a mantenere una condotta civile nella partecipazione alle attività dell’Associazione e nella frequentazione della sede;
  • versare alle scadenze stabilite la quota sociale annuale decisa dal Consiglio Direttivo;
  • rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne al giudizio degli organi di garanzia dell’associazione o, in mancanza, all’Assemblea dei soci.

La quota sociale rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio, non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rimborsabile, trasmissibile o rivalutabile.

Art. 10

La qualifica di socio si perde per:

  • decesso o estinzione della persona giuridica/ente;
  • mancato pagamento della quota sociale nei termini prescritti dal Regolamento;
  • dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo;
  • rifiuto motivato del rinnovo della tessera sociale da parte del Consiglio Direttivo;

Il mancato pagamento della quota associativa annuale nei tempi previsti, a seguito di sollecito di versamento anche collettivo, comporta la decadenza dell’associato senza necessità di alcuna formalità, salvo specifica annotazione sul libro dei soci.

Art. 11

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di intraprendere azione disciplinare nei confronti del socio, in base alla gravità dell’infrazione commessa, mediante il richiamo scritto, il rifiuto motivato del rinnovo della tessera sociale o l’espulsione, per i seguenti motivi:

  • inosservanza delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali;
  • denigrazione dell’Associazione, dei suoi organi sociali, dei suoi soci;
  • attentare in qualunque modo al buon andamento dell’Associazione;
  • provocare gravi disordini durante le assemblee;
  • appropriazione indebita di fondi sociali, atti, documenti od altro di proprietà dell’Associazione;
  • arrecare in qualunque modo danni morali o materiali all’Associazione, ai locali ed alle attrezzature di sua pertinenza. In caso di dolo, il danno dovrà essere risarcito.
  • arrecare danni morali o materiali ad altro/a socio/a ovvero a terzi in occasioni comunque connesse alla partecipazione alla vita associativa, ovvero adotti condotte che manifestino con evidenza incompatibilità con i valori sociali espressi all’art.2 del presente statuto.

Art. 12

Ciascuno dei provvedimenti di cui al precedente articolo 11 dovrà essere reso noto al socio con comunicazione scritta. Contro ogni provvedimento disciplinare, è ammesso, entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, ricorso all’organismo di garanzia dell’Associazione, se nominato, in mancanza il ricorso va presentato al Presidente che lo porta all’attenzione della prima Assemblea utile che decide nel merito. Nell’attesa della decisione sul ricorso il provvedimento è ritenuto in vigore a tutti gli effetti.

PATRIMONIO SOCIALE E RENDICONTAZIONE

Art. 13

Il patrimonio sociale dell’Associazione è indivisibile ed è costituito da:

  • beni mobili ed immobili di proprietà dell’Associazione;
  • legati e lasciti diversi;
  • fondo di riserva;
  • partecipazioni societarie e investimenti in strumenti finanziari diversi.

L’Associazione trae le risorse economiche per lo svolgimento delle sue attività:

  • dalle quote di iscrizione;
  • dai contributi associativi;
  • dalle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale svolte in maniera secondaria e strumentale al raggiungimento delle finalità istituzionali;
  • dagli interessi sulle disponibilità depositate presso Istituti di credito
  • da elargizioni e donazioni;
  • da erogazioni e contributi di Enti pubblici o privati;
  • da entrate da convenzioni;
  • da erogazioni liberali degli associati e di terzi;
  • da entrate derivanti da raccolte fondi e iniziative promozionali;
  • qualsiasi altra entrata compatibile con le finalità sociali degli Enti di Terzo Settore.

Il patrimonio sociale, comprensivo di ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 14

L’esercizio sociale si intende dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. Di esso deve essere presentato un bilancio, redatto secondo le disposizioni di legge, all’assemblea dei soci entro il 30 Aprile dell’anno successivo. Una proroga può essere prevista, in caso di comprovata necessità o impedimento, che non vada oltre sei mesi dalla chiusura dell’esercizio. In caso di svolgimento di attività diverse da quelle di interesse generale, il bilancio dovrà menzionare il carattere secondario e strumentale delle stesse.

Art. 15

Il residuo attivo di ogni esercizio, su decisione dell’Assemblea, potrà essere accantonato in parte ad un fondo di riserva, il rimanente sarà utilizzato per le finalità istituzionali. L’utilizzo del fondo è vincolato alla decisione dell’Assemblea dei soci. È fatto divieto di ripartire anche in modo indiretto o differito proventi, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale fra gli associati.

ORGANI SOCIALI

Art. 16

Sono organi sociali:

  • l’Assemblea dei soci;
  • il Consiglio Direttivo;
  • Il Presidente

È organo di garanzia l’Organo di controllo o il Revisore legale nei casi previsti per legge.

Art. 17

L’assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell’Associazione a cui devono essere invitati tutti i soci. Hanno diritto di voto i soci iscritti da almeno tre mesi nel libro soci che abbiano provveduto al versamento della quota sociale annuale entro i termini prescritti.

Art. 18

Le riunioni dell’Assemblea sono ordinariamente convocate a cura del Consiglio Direttivo tramite avviso scritto, contenente la data e l’ora di prima e seconda convocazione e l’ordine del giorno, da esporsi in bacheca almeno quindici giorni prima e contestualmente mettendo in atto tutti gli strumenti possibili per garantire la più ampia partecipazione (e-mail, telefono ecc.). L’Assemblea può essere convocata in via straordinaria dal Consiglio Direttivo per motivi che esulano l’ordinaria amministrazione, nei casi previsti dagli artt. 20 e 31, ed ogni qual volta ne faccia richiesta motivata almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto. In quest’ultimo caso, l’Assemblea dovrà aver luogo entro trenta giorni dalla data in cui è richiesta, e delibera sugli argomenti che ne hanno richiesto la convocazione. Se gli amministratori non vi provvedono, la convocazione può essere ordinata dal Presidente del Tribunale di Reggio Emilia.

Art. 19

L’Assemblea è regolarmente costituita alla presenza della metà più uno dei soci con diritto di voto. In seconda convocazione l’Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza dei voti dei presenti sulle questioni poste all’ordine del giorno. La seconda convocazione dovrà aver luogo in giorno diverso dalla prima e potrà essere già indicata in sede di prima convocazione. Le modalità di votazione seguono il principio del voto singolo: una testa, un voto.

Art. 20

Le delibere volte a modificare il presente statuto dovranno essere adottate da un’Assemblea per la cui validità sarà necessaria la presenza, personale o a mezzo delega, di almeno 1/3 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare la trasformazione, la scissione, la fusione e lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio sarà necessario il voto favorevole dei 3/4 dei soci.

Art. 21

L’assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o da un socio eletto dall’assemblea stessa. Il Presidente dell’assemblea propone un segretario verbalizzante eletto in seno alla stessa (di norma, Il Vicepresidente). Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta un decimo dei soci presenti con diritto di voto. Per l’elezione degli organi sociali la votazione avviene a scrutinio segreto, salvo diversa decisione deliberata dall’Assemblea a maggioranza e secondo le modalità previste dal regolamento. Le deliberazioni assembleari sono riportate sul libro verbali dell’assemblea a cura del segretario verbalizzante che li firma insieme al Presidente. I verbali e gli atti verbalizzati sono esposti all’interno della sede sociale durante i quindici giorni successivi alla loro formazione, e restano successivamente agli atti a disposizione dei soci per la consultazione. Tramite Regolamento o apposita delibera ciascun organismo può attivare per le proprie convocazioni modalità di partecipazione mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l’espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l’identità dell’associato/a che partecipa e vota.

Art. 22

L’Assemblea dei soci, convocata nei termini di cui al primo comma dell’art.18:

  • approva le linee generali del programma di attività e di indirizzo attinenti alla gestione sociale;
  • approva il bilancio consuntivo ai sensi della normativa vigente, il cui prospetto deve essere allegato al libro verbali;
  • elegge e revoca i componenti degli organi sociali;
  • al termine del mandato o in seguito alle sue dimissioni o decadenza, elegge il Consiglio Direttivo, previa determinazione del numero dei suoi componenti;
  • nel caso di cui sopra, discute la relazione del Consiglio uscente e l’indirizzo programmatico del nuovo mandato; elegge una commissione elettorale che controlli lo svolgimento delle elezioni e firmi gli scrutini e approva il Regolamento elettorale predisposto dal Consiglio Direttivo uscente;
  • elegge e revoca i componenti degli organismi di controllo e garanzia;
  • nomina e revoca l’organo di controllo o il revisore legale nei casi previsti per legge;
  • approva i Regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo;
  • delibera sulla determinazione della quota associativa annuale su indicazione del Consiglio Direttivo;
  • delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
  • delibera, in fase di ricorso, sulle ammissioni e sulle esclusioni dei soci;
  • delibera sulle modifiche al presente statuto con le maggioranze previste dall’art.20.
  • delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione;
  • delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dal presente statuto alla sua competenza.

Art. 23

Il Consiglio Direttivo è eletto dall’Assemblea dei soci tra i soci maggiorenni che non si trovino in nessuna condizione di incompatibilità previste dall’art.2382 del codice civile (Cause di ineleggibilità e di decadenza) e dura in carica quattro anni. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari di soci non inferiore a 7 e non superiore a 15. Tutti i consiglieri sono rieleggibili.

Art. 24

Il Consiglio Direttivo nell’ambito delle proprie funzioni può avvalersi, per compiti operativi o di consulenza, di commissioni di lavoro da esso nominate, nonché dell’attività volontaria di non soci, in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi, ovvero costituire, quando ritenuto indispensabile, specifici rapporti professionali, nei limiti delle previsioni economiche approvate dall’assemblea.

Art. 25

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno:

  • il Presidente: convoca e presiede il Consiglio; cura ogni aspetto amministrativo del’Associazione; redige i verbali delle sedute del Consiglio e li firma con il Vicepresidente;
  • il Vicepresidente coadiuva il Presidente e, in caso di assenza o impedimento di questi, ne assume le mansioni;

Il Consiglio può inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività dell’Associazione.

Art. 26

Compiti del Consiglio Direttivo sono:

  • convocare l’Assemblea;
  • eseguire le delibere dell’Assemblea;
  • formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall’Assemblea;
  • predisporre il bilancio consuntivo nei modi previsti dalla normativa vigente;
  • predisporre tutti gli elementi utili all’Assemblea per la previsione e programmazione economica dell’anno sociale;
  • deliberare sulle richieste di ammissione a socio, ovvero ratificare le nuove adesioni nel caso in cui sia stato delegato, con apposita delibera, uno o più consiglieri;
  • proporre all’Assemblea dei soci la determinazione della quota associativa annuale e stabilire i termini entro cui deve essere versata;
  • deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dei soci, di cui all’art.11;
  • predisporre il Regolamento elettorale e gli altri eventuali Regolamenti da approvare in Assemblea;
  • individuare le attività diverse da svolgere in conformità agli orientamenti espressi dell’assemblea dei soci;
  • stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti alle attività sociali;
  • curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell’Associazione o ad essa affidati;
  • decidere le modalità di partecipazione dell’Associazione alle attività organizzate da altre associazioni ed enti, e viceversa, se compatibili con i principi ispiratori del presente Statuto;
  • presentare all’Assemblea, alla scadenza del proprio mandato, una relazione complessiva sull’attività inerente il medesimo.

Art. 27

Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, ogni qual volta se ne ravvisi la necessità ed almeno tre volte all’anno. Il Consiglio Direttivo può essere convocato straordinariamente quando ne facciano richiesta almeno 1/3 dei Consiglieri. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei Consiglieri, e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. È da ritenersi valido il Consiglio Direttivo non formalmente convocato in presenza della totalità dei Consiglieri. Le votazioni normalmente sono palesi, possono essere a scrutinio segreto quando vertono su comportamenti personali dei consiglieri o quando ciò sia richiesto anche da un solo Consigliere. La parità di voti comporta la reiezione della proposta. Delle deliberazioni assunte è redatto verbale a cura del Vicepresidente, che lo firma insieme al Presidente. Tale verbale è conservato agli atti nel libro verbali del Consiglio Direttivo ed è a disposizione dei Soci che richiedano di consultarlo.

Art. 28

I Consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni, sia ordinarie che straordinarie. Il Consigliere, che ingiustificatamente non si presenta a tre riunioni consecutive, decade. Nella prima convocazione utile, il Consiglio Direttivo prende atto della decadenza. Nel caso in cui per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti del Consiglio Direttivo decada dall’incarico, il Consiglio può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dello stesso Consiglio; nell’impossibilità di attuare detta modalità, la prima Assemblea dei soci utile provvede a reintegrare i componenti del Consiglio decaduti; i nuovi eletti rimangono in carica fino alla naturale scadenza del Consiglio. Nel caso in cui per dimissioni o altre cause decadano dall’incarico la maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo, l’intero Consiglio decade. In tal caso, il Presidente uscente è tenuto a convocare l’Assemblea indicendo nuove elezioni entro trenta giorni.

Art. 29

Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma sociale, presiede l’Assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo. Può, in casi di urgenza, assumere provvedimenti di normale competenza del Consiglio Direttivo che dovranno essere sottoposti a ratifica nel primo Consiglio utile. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vicepresidente.

Art. 30

L’Associazione, nel caso in cui ricorrano le condizioni di legge dovrà dotarsi dell’Organo di Controllo, anche monocratico, o di un Revisore Legale ai sensi della normativa vigente. Ai componenti dell’organo di controllo si applica l’articolo 2399 del codice civile. I componenti dell’organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all’articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. L’organo di controllo vigila sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n.231, qualora applicabili, nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. L’organo di controllo esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all’articolo 14 del D.Lgs 117/17. In caso di obbligatorietà prevista da legge Il bilancio sociale dovrà dare atto degli esiti del monitoraggio svolto dall’Organo di Controllo. I componenti dell’organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di Legge, la revisione legale dei conti. In tal caso l’organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro. Le cariche di Consigliere, membro dell’organo di controllo o revisore legale sono incompatibili fra loro.

SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE

Art. 31

La decisione motivata di scioglimento dell’Associazione deve essere presa con il voto favorevole dei 3/4 dei soci maggiorenni in regola con le norme sul tesseramento. Ove non sia possibile raggiungere tale maggioranza nel corso di tre successive convocazioni assembleari, ricorrenti a distanza di almeno venti giorni, lo scioglimento potrà comunque essere deliberato, in un’assemblea con la partecipazione della maggioranza dei soci, con il voto dei 3/4 dei soci presenti. In caso di estinzione o di scioglimento dell’Associazione il patrimonio residuo, dedotte le passività, sarà devoluto, previo parere positivo dell’Ente preposto per legge e salva diversa disposizione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore con finalità analoghe procedendo alla nomina di uno o più liquidatori, scelti preferibilmente tra i soci, che ne stabiliranno le modalità. È in ogni caso esclusa qualunque ripartizione tra i soci del patrimonio residuo.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 32

Per quanto non previsto dallo Statuto o dal regolamento interno, decide l’Assemblea a norma del Codice del Terzo Settore, del Codice Civile e delle leggi vigenti.